Onorevoli Colleghi! - La moderna figura dell'ufficiale giudiziario nasce con l'ordinamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, che dotava gli ufficiali giudiziari di un ordinamento specifico, tenuto conto della particolare attività svolta, non potendola ricondurre ad altre figure che operano nel settore della giustizia.
Le norme che nel corso degli anni hanno inciso su tale ordinamento, modificandone i contenuti e in alcuni casi stravolgendo la primitiva figura dell'ufficiale giudiziario, non sono frutto di un disegno organico e mirato del legislatore, ma di un insieme di leggi che, di riflesso, poiché dirette a dipendenti pubblici (sa1vo pochi istituti disciplinati dalle norme di accordo), hanno di volta in volta interessato, in senso positivo o negativo, questa figura così atipica nel panorama dei dipendenti della giustizia. La fondamentale diversità dell'ufficiale giudiziario avrebbe invece meritato una puntigliosa e precisa azione del legislatore volta a migliorare l'impianto generale dato dall'ordinamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1229 del 1959, che per l'epoca in cui era stato promulgato era uno straordinario modello di efficienza e modernità introducendo concetti, all'epoca sconosciuti nello Stato, quali quelli dell'autofinanziamento degli uffici e della retribuzione legata alla produttività.
Fra la moltitudine di norme che hanno interessato la materia spiccano sicuramente il decreto legislativo n. 165 del 2001, concernente il pubblico impiego, il testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, riguardante le spese di giustizia, il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) integrativo del 16 maggio 2001 (articolo 34, comma 3) che ha disapplicato, limitatamente agli istituti del lavoro, anche le norme contenute nell'ordinamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1229 del 1959, e il contratto collettivo
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integrativo del CCNL 1998-2001, per il personale del Ministero della giustizia, che ha introdotto una figura unica di ufficiale giudiziario più flessibile; significativa è stata poi la sottoscrizione del CCNL relativo alle norme di accordo per gli ufficiali giudiziari, che ha modificato alcuni aspetti economici degli Uffici notificazioni, esecuzioni e protesti (UNEP), il maggior peso che nel CCNL viene attribuito alla contrattazione decentrata in materia di ripartizione dei carichi di lavoro, che viene così sottratta ai dirigenti dell'UNEP, la recente normativa anti-terrorismo, che ha esentato quasi del tutto le Forze di polizia dall'attività notificatoria, e la recente riforma delle esecuzioni mobiliari: tali interventi hanno reso ormai improcrastinabile una riorganizzazione degli UNEP che, a causa dell'abbandono in cui versano da decenni, non saranno in grado di adempiere le funzioni cui sono chiamati.
L'inerzia dell'amministrazione nei confronti dell'ufficiale giudiziario ha reso gli UNEP un vero e proprio caos, dove il personale cerca di supplire a un inesistente apporto strutturale con la propria abnegazione.
Eppure a un amministratore accorto non dovrebbero sfuggire le potenzialità di questo settore, che era, fino dalla nascita, non un costo per l'amministrazione ma addirittura una fonte di guadagno. Basterebbe ripristinare alcuni meccanismi che erano previsti nell'ordinamento del 1959, come la struttura dei diritti riscossi, e il settore non solo raggiungerebbe l'autosufficienza economica ma la supererebbe, producendo reddito per l'amministrazione. Proprio oggi in cui in tutto il mondo del lavoro si parla di produttività e di retribuzione legata al risultato, nei confronti degli UNEP, che racchiudono nel proprio patrimonio genetico tali caratteristiche, si percorre la strada in senso inverso, rendendoli zavorra per lo Stato e non propulsori. Ma non solo l'aspetto economico, bensì anche quello altamente professionale del personale dell'UNEP dovrebbe essere considerato, ad esempio si pensi alla riscossione delle spese di giustizia, che era curata in passato dagli UNEP, con risultati ottimi, ed è passata, grazie a una idea non si sa se scellerata o interessata, alle concessionarie con risultati fallimentari, nonostante che queste ultime disponessero di organizzazione e risorse generose.
La presente proposta di legge non fa altro che rileggere, nel senso indicato, il ruolo dell'ufficiale giudiziario, tenendo conto di tutte le modifiche che la legge e il tempo hanno apportato a tale figura, provvedendo al riordino, per molti anni a venire, del settore e, cosa da non sottovalutare, senza arrecare alcun onere all'amministrazione, che proprio in questi tempi ha quanto mai necessità di occasioni di risparmio.
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